Condizioni generali di vendita


per le vendite di PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH, Gerstenstieg 4, DE-22926 Ahrensburg, Tel: +49 (0) 4102 97398-80, info@peaktech.de, www.peaktech.de, registrato nel registro commerciale del Tribunale di Lubecca 3 HRB 2201 AH, USt-IdNr. DE 135100534, codice fiscale: 30 292 09928, rappresentata dal signor Heiko Boysen - di seguito denominato "Fornitore" o "noi" - e voi (di seguito denominato anche "Cliente", "Acquirente" o "voi") come Acquirente.

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH è anche indicata come "Venditore" o "noi" in queste Condizioni Generali.


1 Portata, forma

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (CGV) si applicano a tutte le nostre relazioni commerciali con i nostri clienti (denominati anche "Acquirente"). Le CGV si applicano solo se l'acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.

1.2 Le condizioni generali di vendita si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili ("merce"), indipendentemente dal fatto che la merce venga prodotta da noi o acquistata da fornitori (§§ 433, 650 BGB). Se non diversamente concordato, le CGV nella versione valida al momento dell'ordine dell'acquirente o comunque nell'ultima versione notificata all'acquirente in forma di testo valgono anche come accordo quadro per futuri contratti simili senza che noi dobbiamo fare nuovamente riferimento ad esse in ogni singolo caso.

1.3 Si applicano esclusivamente le nostre Condizioni Generali di Vendita. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o supplementari dell'acquirente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui noi abbiamo espressamente acconsentito alla loro applicazione. Questo requisito del consenso si applica in ogni caso, per esempio anche se effettuiamo la consegna all'acquirente senza riserve nella conoscenza delle condizioni generali dell'acquirente.

1.4 Gli accordi individuali presi con l'acquirente in singoli casi (compresi gli accordi collaterali, le integrazioni e le modifiche) hanno in ogni caso la precedenza sulle presenti condizioni generali di vendita. Salvo prova contraria, per il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto o la nostra conferma scritta.

1.5 Dichiarazioni e notifiche giuridicamente rilevanti da parte dell'Acquirente in relazione al contratto (ad es. fissazione di termini, notifica di difetti, recesso o riduzione) devono essere fatte per iscritto, cioè in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). I requisiti formali legali e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità del dichiarante, rimangono inalterati.

1.6 I riferimenti all'applicabilità delle disposizioni di legge hanno solo un significato chiarificatore. Anche senza tale chiarimento, le disposizioni di legge sono quindi applicabili, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti condizioni generali di vendita.


2 Conclusione del contratto

2.1 Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò vale anche se abbiamo messo a disposizione dell'acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, progetti, calcoli, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti - anche in forma elettronica - sui quali ci riserviamo diritti di proprietà e d'autore.

2.2 L'ordine della merce da parte dell'acquirente è considerato un'offerta contrattuale vincolante. Se non indicato diversamente nell'ordine, abbiamo il diritto di accettare questa offerta contrattuale entro 7 giorni dal suo ricevimento da parte nostra.

2.3 L'accettazione può essere dichiarata per iscritto o in forma di testo via e-mail/PDF (ad esempio con la conferma d'ordine) o con la consegna della merce all'acquirente.


3 Periodo di consegna e ritardo nella consegna

3.1 Il termine di consegna viene concordato individualmente o dichiarato da noi al momento dell'accettazione dell'ordine. In caso contrario, consegneremo la merce al trasportatore entro 7 giorni dalla conclusione del contratto.

3.2 Se non siamo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (mancata disponibilità della prestazione), ne informeremo immediatamente l'acquirente e gli comunicheremo contemporaneamente il nuovo termine di consegna previsto. Se anche la prestazione non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, abbiamo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato dall'acquirente. Un caso di indisponibilità della prestazione in questo senso è considerato in particolare la mancata consegna in tempo da parte del nostro fornitore se abbiamo concluso un'operazione di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore abbiamo colpa o non siamo obbligati a procurare nel singolo caso.

3.3 Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna sarà determinato in conformità alle disposizioni di legge. In ogni caso, però, è necessario un sollecito da parte dell'acquirente. Se siamo in ritardo con la consegna, l'acquirente può chiedere un risarcimento forfettario per i danni causati dal ritardo. L'indennizzo forfettario ammonta allo 0,5% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni settimana completa di calendario del ritardo, tuttavia fino a un massimo del 5% del valore di consegna della merce in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che l'acquirente non ha subito alcun danno o che il danno è significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.

3.4 Restano impregiudicati i diritti dell'acquirente ai sensi della clausola 8 delle presenti condizioni generali di vendita e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad es. per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o adempimento successivo).


4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, difetto di accettazione

4.1 La consegna viene effettuata "franco magazzino di Ahrensburg" o "franco banchina di Amburgo", a seconda del luogo di adempimento per la consegna e per qualsiasi adempimento successivo. Su richiesta e a spese dell'acquirente, la merce deve essere spedita ad un'altra destinazione (vendita con consegna in un luogo diverso da quello di esecuzione). Se non diversamente concordato, siamo autorizzati a determinare noi stessi il tipo di spedizione (in particolare società di trasporto, percorso di spedizione, imballaggio).

4.2 Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con consegna in un luogo diverso dal luogo di adempimento, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce nonché il rischio di ritardo passano all'acquirente al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o società designata per effettuare la spedizione. Se l'accettazione è stata concordata, ciò è decisivo per il trasferimento del rischio. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni legali della legge sui contratti di lavoro e servizi si applicano mutatis mutandis anche a un'accettazione concordata. La consegna o l'accettazione è considerata avvenuta se l'acquirente è in ritardo con l'accettazione.

4.3 Se l'acquirente è in ritardo con l'accettazione, non collabora o ritarda la nostra consegna per altri motivi di cui l'acquirente è responsabile, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento del danno risultante, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di stoccaggio). A tal fine, addebiteremo un indennizzo forfettario dell'importo di 200,00 euro. 200,00 per giorno di calendario, a partire dal termine di consegna o - in assenza di un termine di consegna - dalla notifica che la merce è pronta per la spedizione.

La prova di un danno maggiore e le nostre pretese legali (in particolare il risarcimento delle spese aggiuntive, l'indennizzo ragionevole, la disdetta) rimangono inalterate; tuttavia, l'importo forfettario viene compensato con ulteriori richieste monetarie. L'acquirente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.


5 Prezzi e condizioni di pagamento

5.1 Se non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i nostri prezzi in vigore al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.

5.2 In caso di vendita con consegna in un luogo diverso dal luogo di adempimento (clausola 4.1), l'Acquirente sosterrà le spese di trasporto franco magazzino e le spese di un'eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall'Acquirente. Se non fatturiamo le spese di trasporto effettivamente sostenute nel singolo caso, si considera concordato un importo forfettario per le spese di trasporto (esclusa l'assicurazione sul trasporto) pari al 4% del valore della merce. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell'acquirente.

5.3 Il prezzo di acquisto è dovuto e pagabile entro 14 giorni dalla data della fattura e della consegna o accettazione della merce. Tuttavia, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto d'affari in corso, ad effettuare una consegna in tutto o in parte solo contro pagamento anticipato. Dichiareremo una prenotazione corrispondente al più tardi con la conferma dell'ordine.

5.4 Alla scadenza del suddetto termine di pagamento, l'Acquirente sarà in mora. Durante il periodo di mora, gli interessi saranno addebitati sul prezzo d'acquisto al tasso d'interesse di mora legale applicabile in quel momento. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni causati dall'inadempienza. Il nostro diritto all'interesse di scadenza commerciale (§ 353 HGB) nei confronti dei commercianti rimane inalterato.

5.5 All'acquirente spettano diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato legalmente accertato o sia incontestato. In caso di difetti nella consegna, i diritti di contropartita dell'acquirente rimangono inalterati, in particolare ai sensi del punto 7.6 frase 2 delle presenti condizioni generali di vendita.

5.6 Se dopo la stipula del contratto (ad es. in caso di apertura di una procedura d'insolvenza) emerge che il nostro diritto al prezzo d'acquisto è compromesso dall'incapacità di adempimento dell'acquirente, siamo autorizzati a rifiutare la prestazione secondo le disposizioni di legge e - se necessario dopo aver fissato un termine - a recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nel caso di contratti per la fabbricazione di oggetti ingiustificabili (prodotti su misura), possiamo dichiarare il nostro recesso immediatamente; le disposizioni legali sulla dispensabilità della fissazione di un termine rimangono inalterate.


6 Conservazione del titolo

6.1 Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto d'acquisto e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).

6.2 La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi né ceduta in garanzia prima del completo pagamento dei crediti garantiti. L'acquirente deve informarci immediatamente per iscritto se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura d'insolvenza o se terzi (ad es. pignoramenti) hanno accesso alla merce di nostra proprietà.

6.3 In caso di comportamento dell'acquirente in violazione del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o a richiedere la restituzione della merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non include allo stesso tempo la dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce e a riservarci il diritto di recesso. Se l'acquirente non paga il prezzo d'acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato all'acquirente un termine ragionevole per il pagamento senza successo o se fissare un tale termine è dispensabile secondo le disposizioni di legge.

6.4 Fino alla revoca in conformità con la clausola 6.4.3 di seguito, l'Acquirente avrà il diritto di rivendere e/o lavorare le merci soggette a riserva di proprietà nel corso ordinario degli affari. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

6.4.1 La riserva di proprietà si estende all'intero valore dei prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazione delle nostre merci, per cui siamo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà rimane, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. In caso contrario, al prodotto risultante si applica la stessa cosa della merce consegnata con riserva di proprietà.

6.4.2 L'acquirente ci cede a titolo di garanzia tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto in totale o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà in conformità al paragrafo precedente. Accettiamo l'incarico. Gli obblighi dell'acquirente di cui al paragrafo 2 si applicano anche ai crediti ceduti.

6.4.3 L'acquirente rimane autorizzato a riscuotere il credito oltre a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito finché l'acquirente rispetta i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non c'è nessun difetto nella sua capacità di adempimento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del paragrafo 3. In questo caso, tuttavia, possiamo esigere che l'acquirente ci informi dei crediti ceduti e dei loro debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i documenti pertinenti e informi i debitori (terzi) della cessione. Inoltre, in questo caso abbiamo il diritto di revocare l'autorizzazione dell'acquirente a vendere ulteriormente e a trattare la merce con riserva di proprietà.

6.4.4 Se il valore realizzabile delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta dell'acquirente svincoleremo delle garanzie a nostra scelta.


7 Reclami per difetti dell'acquirente

7.1 Per i diritti dell'acquirente in caso di vizi del materiale e di vizi della cosa (compresa la consegna errata e breve, nonché il montaggio scorretto o le istruzioni di montaggio difettose) valgono le disposizioni di legge, a meno che non sia stato stabilito diversamente di seguito. In ogni caso, le disposizioni di legge speciali rimangono inalterate in caso di consegna finale della merce non lavorata a un consumatore, anche se il consumatore l'ha ulteriormente lavorata (ricorso del fornitore secondo §§ 478 BGB).

7.2 La base della nostra responsabilità per i difetti è soprattutto l'accordo raggiunto sulla qualità della merce. Tutte le descrizioni dei prodotti e le specifiche del produttore che sono oggetto del contratto individuale o che sono state annunciate pubblicamente da noi (in particolare nei cataloghi o sulla nostra homepage in Internet) al momento della conclusione del contratto sono considerate un accordo sulla qualità della merce.

7.3 Nella misura in cui la qualità non è stata concordata, la presenza o meno di un difetto viene valutata in base alle norme di legge. Tuttavia, non siamo responsabili delle dichiarazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (ad es. dichiarazioni pubblicitarie) sulle quali l'acquirente non ha richiamato la nostra attenzione come determinanti per il suo acquisto.

7.4 In linea di principio, non siamo responsabili per i difetti di cui l'acquirente è a conoscenza al momento della stipula del contratto o non lo è per colpa grave (§ 442 BGB). Inoltre, le rivendicazioni dell'acquirente per i difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e comunicazione dei difetti (§§ 377, 381 HGB). Nel caso di materiali da costruzione e altre merci destinate all'installazione o ad altre lavorazioni successive, un'ispezione deve in ogni caso essere effettuata immediatamente prima della lavorazione. Se un difetto diventa evidente alla consegna, all'ispezione o in qualsiasi momento successivo, dobbiamo essere avvisati per iscritto senza indugio. In ogni caso, i difetti evidenti ci devono essere notificati per iscritto entro 10 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti che non sono evidenti all'ispezione entro lo stesso periodo di tempo dal momento della scoperta. Se l'acquirente non esegue l'ispezione adeguata e/o non comunica i difetti, la nostra responsabilità per il difetto non notificato o non notificato in tempo o non notificato correttamente è esclusa in conformità alle disposizioni di legge.

7.5 Se l'oggetto della fornitura è difettoso, possiamo inizialmente scegliere se fornire un adempimento successivo eliminando il difetto (miglioramento successivo) o consegnando un oggetto privo di difetti (fornitura sostitutiva). Il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo in base ai presupposti di legge rimane inalterato.

7.6 Siamo autorizzati a far dipendere l'adempimento successivo dovuto dal pagamento del prezzo d'acquisto da parte dell'acquirente. Tuttavia, l'acquirente ha il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo d'acquisto in relazione al difetto.

7.7 L'acquirente deve darci il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare per consegnare la merce contestata ai fini dell'ispezione. In caso di fornitura sostitutiva, l'acquirente deve restituirci l'articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge. L'adempimento successivo non comprende la rimozione dell'oggetto difettoso o la sua reinstallazione se non eravamo originariamente obbligati a installarlo.

7.8 Le spese necessarie per l'ispezione e il successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale ed eventualmente i costi di rimozione e installazione, sono a nostro carico o rimborsate secondo le disposizioni di legge, se è effettivamente presente un difetto. In caso contrario, possiamo esigere dall'acquirente il rimborso dei costi sostenuti in seguito alla richiesta ingiustificata di eliminazione del difetto (in particolare anche i costi di ispezione e trasporto), a meno che la mancanza di difettosità non fosse riconoscibile dall'acquirente.

7.9 In casi urgenti, ad esempio in caso di rischio per la sicurezza operativa o per evitare un danno sproporzionato, l'acquirente ha il diritto di rimediare lui stesso al difetto e di esigere da noi il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Dobbiamo essere avvisati immediatamente di tale auto-esecuzione, se possibile in anticipo. Il diritto di auto-esecuzione non si applica se avremmo il diritto di rifiutare un corrispondente adempimento successivo in conformità alle disposizioni di legge.

7.10 Se l'adempimento supplementare non è riuscito o se un termine ragionevole fissato dall'acquirente per l'adempimento supplementare è scaduto infruttuosamente o è dispensabile secondo le disposizioni di legge, l'acquirente può recedere dal contratto d'acquisto o ridurre il prezzo d'acquisto. Nel caso di un difetto insignificante, tuttavia, non c'è diritto di recesso.

7.11 I diritti dell'acquirente al risarcimento dei danni o al rimborso di spese inutili esistono anche in caso di difetti solo in conformità alla clausola 10 e sono altrimenti esclusi.


8 Riparazioni

Le riparazioni che non sono basate su una richiesta di eliminazione dei difetti da parte dell'acquirente vengono eseguite esclusivamente sulla base di un preventivo di spesa che l'acquirente accetta. Se una riparazione viene effettuata nella nostra officina o in un'officina esterna è a nostra discrezione. Le spese di spedizione e di imballaggio sono a carico dell'acquirente.


9 Reclami

I reclami per l'eliminazione dei difetti entro il periodo di garanzia di tre anni dalla data di acquisto richiedono una prova d'acquisto da noi rilasciata sotto forma di fattura o bolla di consegna. Ciò vale anche per i nostri partner commerciali e per i consumatori finali con i quali abbiamo stipulato un contratto di acquisto. In questi casi, i costi di spedizione e imballaggio verso di noi sono a carico dell'acquirente, mentre noi ci facciamo carico dei costi di spedizione verso il partner commerciale o il consumatore finale.

Se il contratto d'acquisto viene stipulato tra uno dei nostri partner commerciali e il consumatore finale, si applicano in primo luogo anche le condizioni di reclamo del partner commerciale. In alternativa, è possibile presentare un reclamo diretto a noi, a condizione che vengano rispettate le nostre condizioni di cui sopra, compresi i costi di spedizione e imballaggio.



10 Modifiche al design

Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti di design e modifiche tecniche nell'interesse del progresso tecnico senza essere obbligati a sostituire i design o le versioni precedenti.


11 Altre responsabilità

11.1 Se non diversamente stabilito nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, comprese le seguenti disposizioni, rispondiamo di qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge.

11.2 Noi rispondiamo dei danni - indipendentemente dal motivo giuridico - nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di negligenza semplice, rispondiamo, con riserva delle limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad esempio, cura degli affari propri; violazione irrilevante dei doveri), solo per

11.2.1 per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute,
11.2.2 per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è un presupposto per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.

11.3 Le limitazioni di responsabilità derivanti dalla clausola 10.2 valgono anche nei confronti di terzi e in caso di violazioni di obblighi da parte di persone (anche a loro favore) per le quali siamo responsabili secondo le disposizioni di legge. Non si applicano se un difetto è stato nascosto in modo fraudolento o se è stata assunta una garanzia per la qualità della merce e per le rivendicazioni dell'acquirente secondo la legge sulla responsabilità del prodotto.

11.4 L'acquirente può recedere o rescindere il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se siamo responsabili della violazione degli obblighi. Un libero diritto di rescissione dell'acquirente (in particolare secondo i §§ 650, 648 BGB) è escluso. Per tutti gli altri aspetti, si applicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.


12 Limitazione

12.1 In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per le rivendicazioni derivanti da vizi materiali e vizi di proprietà è di un anno dalla consegna. Se l'accettazione è stata concordata, il termine di prescrizione inizia con l'accettazione.

12.2 Se la merce è un edificio o un oggetto che è stato utilizzato per un edificio secondo il suo uso normale e ne ha causato il difetto (materiale da costruzione), il termine di prescrizione è di 5 anni dalla consegna secondo le disposizioni di legge (§ 438 comma 1 n. 2 BGB). Altre disposizioni di legge speciali sulla prescrizione (in particolare § 438 par. 1 n. 1, par. 3, §§ 444, 445b BGB) rimangono inalterate.

12.3 I suddetti termini di prescrizione del diritto di vendita valgono anche per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'acquirente basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) non porti ad un termine di prescrizione più breve nel singolo caso. Le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente ai sensi del paragrafo 10.2 frase 1 e frase 2 in combinazione con il paragrafo 10.2.1, nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, si prescrivono esclusivamente in base ai termini di prescrizione legali.


13 Disposizioni speciali

13.1 Prima della messa in funzione di apparecchi finiti che sono soggetti a disposizioni speciali, ad esempio dell'Agenzia federale delle reti, ecc. Non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi comportamento colpevole da parte dell'acquirente.

13.2 Prima della messa in funzione, in particolare dei prodotti importati, l'acquirente è obbligato a rivendere l'attrezzatura al consumatore finale solo se la merce è conforme alle disposizioni di legge o ad altri regolamenti tedeschi. A questo proposito, non possiamo essere ritenuti responsabili di rivalsa nei confronti dell'acquirente che non effettua questa ispezione.


14 Scelta della legge e del foro competente

14.1 Le presenti condizioni generali di vendita e il rapporto contrattuale tra noi e l'acquirente sono disciplinati dalle leggi della Repubblica Federale di Germania con l'esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

14.2 Se l'acquirente è un commerciante ai sensi del codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo - anche internazionale - per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale di Ahrensburg. Lo stesso vale se l'acquirente è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB (codice civile tedesco). Tuttavia, siamo anche autorizzati in tutti i casi a intentare un'azione nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna secondo le presenti condizioni generali di vendita o un accordo individuale precedente o nel luogo generale di giurisdizione dell'acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni statutarie di carattere generale, in particolare quelle relative alla giurisdizione esclusiva.


Stato delle presenti condizioni generali di vendita: 26 marzo 2024